Nel luglio 2016 la Cgil ha depositato 3,3 milioni di firme al fine di proporre tre quesiti referendari di natura abrogativa: il primo sul “lavoro accessorio“, il secondo sulle “disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti“, ed infine un terzo “in materia di licenziamenti illegittimi“. Dopo avere superato il vaglio della Cassazione a dicembre, l’11 gennaio dell’anno corrente si è espressa la Corte Costituzionale, che ha dichiarato legittimi i quesiti su voucher e appalti, ma non quello riguardante i licenziamenti ingiustificati. I quesiti referendari sui quali saremo chiamati ad esprimerci sono quindi, purtroppo, solo due.
Prima di tutto, va sottolineata la natura di questo referendum: a differenza di quello costituzionale svoltosi il 4 dicembre 2016, la consultazione promossa dalla Cgil è abrogativa: ciò significa che, perché il risultato possa essere valido, è necessario che si rechi a votare il 50% più uno degli aventi diritto.
Entriamo ora nel merito: cosa prevedono i due quesiti referendari?
Il primo quesito sul quale dovremo esprimerci riguarda l’abolizione dei cosiddetti voucher, ossia la retribuzione del lavoro accessorio attraverso dei buoni.
Il pagamento attraverso voucher, limitatamente ad alcune tipologie di lavoro, era stato introdotto già nel 2003, al fine di far emergere dall’irregolarità – dal “nero“, come si suol dire – alcune forme di lavoro, come le ripetizioni o le pulizie; gradualmente però, nel corso degli anni, si è passati dall’uso circoscritto all’abuso capillare. In particolare, il Jobs Act – riforma del lavoro promossa da Matteo Renzi, varata con diversi provvedimenti fra il 2014 e il 2015 – ha esteso da 5000 a 7000 euro la cifra che è possibile guadagnare con i buoni lavoro nel corso di un anno. Questo, insieme alle altre misure contenute nel Jobs Act, ha portato ad un incremento assoluto dell’utilizzo del mezzo da parte dei datori di lavoro. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Inps, l’uso dei voucher è aumentato, fra il 2014 e il 2015, del 67%, e di un ulteriore 32% nei primi dieci mesi del 2016.
La Cgil scrive che, attraverso l’utilizzo dei voucher, “il lavoratore accetta impieghi barattati al ribasso e vede azzerati i propri diritti, con una risibile contribuzione ai fini previdenziali“, e ciò è inoppugnabile. Parliamo di stime, di numeri, attraverso un caso concreto: pensiamo ad un ragazzo che viene pagato esclusivamente in buoni lavoro sino alla massima somma consentita, 7000 euro. Un singolo buono lavoro ha il valore di 10 euro, dei quali solo il 13% viene versato in contributi previdenziali (un lavoratore dipendente invece ha un’aliquota previdenziale di circa il 33%, di cui i due terzi sono a carico del datore di lavoro). Un lavoratore pagato solo a voucher, insomma, affinché maturi i requisiti minimi per la pensione, dovrebbe lavorare 126 anni e mezzo!
Il voucher si trasforma, così, nell’ennesimo tentativo di precarizzazione del mercato del lavoro, ulteriormente deregolamentato a sfavore dei lavoratori. Vi è una effettiva lotta all’evasione? La Cgil spiega che “l’abuso” dei voucher “determina una sommersione anziché un’emersione del lavoro irregolare“. Gran parte degli analisti dà ragione al sindacato: pare che moltissimi datori di lavoro sfruttino i buoni per retribuire solo una parte delle ore di lavoro svolte, pagando in nero le restanti, e sottraendosi a tutti gli effetti a controlli e sanzioni.
Il secondo quesito mira al ripristino di un’eguale responsabilità patrimoniale (cosiddetta “responsabilità solidale“), tra appaltatore e appaltante, in caso di violazioni subite dai lavoratori.
Se il quesito referendario fosse approvato, nel caso in cui sussistessero violazioni compiute dall’azienda appaltatrice (ad esempio contributi previdenziali non versati, stipendi non corrisposti) sarebbe chiamato a rispondere, oltre al datore di lavoro stesso, anche il committente, tenuto a svolgere da un lato funzione di controllo sull’azienda cui affida l’appalto, e dall’altro di garanzia verso i prestatori di lavoro.
La Cgil spiega che “l’abrogazione delle norme che limitano la responsabilità solidale degli appalti è un modo per difendere i diritti dei lavoratori occupati negli appalti e sub appalti coinvolti in processi di esternalizzazione, assicurando loro tutela dell’occupazione nei casi di cambi d’appalto e contrastando le pratiche di concorrenza sleale assunte da imprese non rispettose del dettato formativo. L’obiettivo è rendere il regime di responsabilità solidale omogeneo e applicabile in favore di tutti i lavoratori a prescindere dal loro rapporto con il datore di lavoro” al fine di garantire “la stessa dignità a tutti i soggetti” che partecipano alla crescita aziendale.
Poco da aggiungere, non trovate?
La Cgil aveva proposto un terzo quesito referendario in merito al ripristino dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori, articolo che sanciva il diritto al reintegro del lavoratore licenziato senza giusta causa. Questo articolo aveva subito un’importante modifica, da parte della ministra Fornero, che complicava enormemente la possibilità di attuazione del diritto stesso. Il Jobs Act ha dato infine il colpo di grazia, sostituendo al reintegro la mera corresponsione di un indennizzo economico.
In particolare, il quesito lanciato dalla Cgil proponeva “il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento disciplinare giudicato illegittimo, estendendolo anche per le aziende sotto i 15 dipendenti, fino a 5 dipendenti. Nelle aziende con meno di 5 addetti il reintegro non sarà automatico ma a discrezione del giudice. In caso di reintegro, sarà il lavoratore a scegliere il risarcimento congruo o il rientro“, dunque un’abrogazione solo parziale della norma. La parzialità pare essere stato il motivo che ha portato la Corte Costituzionale a bocciare il quesito. Scelta inequivocabilmente politica, infatti:
– l’art.30 della Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea (oggi avente lo stesso valore dei Trattati), dichiara che “ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato”, e dunque la legislazione italiana, visto il comma 1 dell’art. 117 Cost., non può non contenere la previsione di sanzioni per l’ipotesi di licenziamento ingiustificato.
È questa la ragione per la quale la Cgil sta valutando di ricorrere alla Corte europea contro il respingimento del quesito.
Si tratta, dunque, di battaglie di civiltà; per questo, da oggi, diventa indispensabile fare una scelta di campo: da una parte i diritti, dall’altra gli abusi. Tutti al fianco della CGIL, in attesa della madre di tutte le battaglie sul mondo del lavoro:l’approvazione della Carta Universale!
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